Secondo la nota del del Ministero della Semplificazione:
1.: la SCIA trova applicazione nella materia edilizia, mantenendo lidentico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con lambito applicativo degli altri titoli abilitativi.
2. la SCIA NON si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire e le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’art. 22, c. 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dallentrata in vigore dellarticolo 49 della legge n. 122 del 2010.
3. in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane lonere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dellente preposto alla tutela del vincolo stesso;
4. per le DIA edilizie presentate prima dellentrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.
(LP)