Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 che recepisce la direttiva europea per unaria più pulita in Europa- fissa i valori limite e gli o obiettivi di qualità per le concentrazioni nellaria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, articolato PM10, articolato PM2.5 e lozono ed è finalizzato ad assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.
Razionalizzare le attività di valutazione e di gestione dell qualità dellaria, attraverso un sistema di acquisizione e di messa a disposizione dei dati e delle i nformazioni secondo canoni di efficienza, efficaci ed economicità, in modo da responsabilizzare tutti i soggetti interessati. Queste le finalità da conseguire attraverso un processo di ottimizzazione delle attività e delle gestioni esistenti, senza prevedere oneri ulteriori rispetto al passato.
Lintero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare e da riesaminare almeno ogni 5 anni, ai fini della valutazione della qualità dellaria ambiente.
La zonizzazione è il presupposto su cui si organizza lattività di valutazione della qualità dellaria ambiente che è condotta utilizzando le stazioni di misurazione.
Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dellambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non possono essere utilizzate per le medesime finalità.
I piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento allinterno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo i criteri di efficienza ed efficacia, sullinsieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali ree, senza lobbligo di estendersi allintero territorio della zona o dellagglomerato, né di limitarsi a tale territorio.
Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dellaria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali.
Il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, si può avvalere del supporto tecnico dellIstituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ora ISPRA, e dellAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lenergia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
E prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure nazionali qualora da unapposita istruttori risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle regioni nei piani di qualità dellaria non siano risolutive, in quanto i superamenti sono causati in modo decisivo da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa.
(LG-FF)