Oggetto: Lavoro occasionale accessorio – Nuove funzionalità – Aggiornamento modelli di comunicazione preventiva e variazione dati, tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio. Obbligo comunicazione preventiva a carico del committente.
In relazione a quanto rappresentato:
– con nota n 7969 del 4.11.2010 nell’ultimo capoverso in cui si fa rinvio all’obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione)
– nonché con nota prot. n. 8181 del 10/11/2010, ove si precisa che “il periodo della prestazione per il quale viene effettuata la comunicazione preventiva non può essere superiore a trenta giorni. In tutti i casi in cui il periodo supera i trenta giorni, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione preventiva allo scadere dei trenta,”
tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire in merito da molti rappresentanti del mondo produttivo, si concorda sull’opportunità di elidere il limite temporale dei trenta giorni come e si precisa che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell’inizio della prestazione può ricomprendere l’intero arco temporale nel quale s’intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni.
E’ fatto salvo l’obbligo di comunicare all’INAIL le eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato.
In tal senso, verranno predisposte apposite implementazioni procedurali.
(LP)