Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite qualik definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti allart. 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e lobbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dellarticolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Per quanto riguarda lallacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica, larticolo 2 del presente decreto legislativo stabilisce che:
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a) numero 1) che realizzano lallacciamento dei terminali di telecomunicazione allinterfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello Sviluppo Economico, adotta ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volo a disciplinare:
a) le definizione dei requisiti di qualificazione tecnico- professionali che devono possedere le imprese per linserimento nellelenco delle imprese abilitate allesercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dellabilitazione per lallacciamento dei terminali di telecomunicazione allinteraccia delle rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dellelenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dellattestazione che limpresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
Chiunque nellattestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
(LG-FF)