Entro sessanta giorni dallapprovazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di quelle delle Politiche agricole, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, con cui verranno definite le modalità per lindicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabiltà dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti allobbligo dellindicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
Secondo le nuove norme chi immette in commercio prodotti privi dellindicazione dorigine rischia una sanzione fino a 9.500 euro. La legge sottolinea anche allarticolo 5 che le informazioni relative al luogo dorigine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e lomissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commercial sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.
Il testo prevede che lorigine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre il consumatore in errore.
(LG-FF)