Corsi di formazione B-5, CLP/SDS/REACH
Sulla GUUE L44 del 18-2-11 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, lautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)
Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2011, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
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Il 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) è molto persistente e molto bioaccumulabile secondo i criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, lettera e), definiti nellallegato XIII di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
Il 4,4′-diaminodifenilmetano (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, lettera a), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
Gli alcani, C10-13, cloro (paraffine clorurate a catena corta SCCP) sono persistenti, bioaccumulabili e tossici, e molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, rispettivamente lettere d) e e), definiti nellallegato XIII di tale regolamento.
Sono stati identificati e inseriti nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
Lesabromociclododecano (HBCDD) e i diasteroisomeri alfa-, beta- e gamma-esabromociclododecano sono persistenti, bioaccumulabili e tossici secondo i criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, lettera d), definiti nellallegato XIII di tale regolamento.
Sono stati identificati e inseriti nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) risponde ai criteri di classificazione
come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, lettera c), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
Il benzil-butil-ftalato (BBP) risponde ai criteri di classificazione
come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, lettera c), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
Il dibutilftalato (DBP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per liscrizione nellallegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui allarticolo 57, lettera c), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nellelenco di sostanze candidate a norma dellarticolo 59 di tale regolamento.
(LP)