Interpello, risposta a condotta antisindacale

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2011 ha dato risposta ad un quesito su “condotta antisindacale – inottemperanza al decreto del giudice – poteri del personali ispettivo”, art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 e art. 28 Legge. n. 300/1970 (Prot. 25/I/0001399)

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2011 ha dato risposta ad un quesito su “condotta antisindacale – inottemperanza al decreto del giudice – poteri del personali ispettivo”, art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 e art. 28 Legge. n. 300/1970 (Prot. 25/I/0001399)

Il testo comèpleto è pubblicato al link riportato a fianco

… la richiesta di interpello … per conoscere il parere … in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle
more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità“.

Si fa riferimento alle ipotesi in cui il personale ispettivo venga a conoscenza
dell’inottemperanza da parte del datore di lavoro del decreto dell’Autorità giudiziaria, prima che venga definito il procedimento penale ex art. 650 c.p.
con cui il giudice potrebbe irrogare, al medesimo datore inadempiente, la sanzione dell’arresto o dell’ammenda.

.. omissis

La prescrizione obbligatoria appare astrattamente applicabile, in quanto l’inottemperanza al decreto costituisce violazione di carattere penale punita con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.

Pertanto, laddove il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’A.G. come rilevabile dal decreto, eventualmente prodotto dalle organizzazioni sindacali interessate, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.

Ciò posto, al fine di coordinare l’attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso – e rispetto al quale non sarà invece possibile l’applicazione della procedura de quo – lo stesso personale ispettivo, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura di contattare l’Autorità inquirente territorialmente competente.

(Pa-Ro)

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