REACH: modificato l’allegato XIV del Regolamento – Corsi di formazione B-5, CLP/SDS/REACH

Sulla GUUE L44 del 18 febbraio 2011 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 143/2011 del 17 febbraio 2011, che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»). Entra in vigore il 21 febbraio 2011

REACH

Corsi di formazione B-5, CLP/SDS/REACH

Sulla GUUE L44 del 18-2-11 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2011, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

————————

Il 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) è molto persistente e molto bioaccumulabile secondo i criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera e), definiti nell’allegato XIII di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

Il 4,4′-diaminodifenilmetano (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera a), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

Gli alcani, C10-13, cloro (paraffine clorurate a catena corta — SCCP) sono persistenti, bioaccumulabili e tossici, e molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, rispettivamente lettere d) e e), definiti nell’allegato XIII di tale regolamento.
Sono stati identificati e inseriti nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

L’esabromociclododecano (HBCDD) e i diasteroisomeri alfa-, beta- e gamma-esabromociclododecano sono persistenti, bioaccumulabili e tossici secondo i criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera d), definiti nell’allegato XIII di tale regolamento.
Sono stati identificati e inseriti nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) risponde ai criteri di classificazione
come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

Il benzil-butil-ftalato (BBP) risponde ai criteri di classificazione
come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
È stato identificato e inserito nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

Il dibutilftalato (DBP) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l’iscrizione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all’articolo 57, lettera c), di tale regolamento.

È stato identificato e inserito nell’elenco di sostanze candidate a norma dell’articolo 59 di tale regolamento.

(LP)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo