Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell8 febbraio 2011 è pubblicato il Decreto del Presidente della Camera dei Deputati 21 dicembre 2010 riguardante il Nuovo regolamento per laccesso ai documenti amministrativi della Camera dei Deputati (Decreto n. 1284).
Con tale decreto è resa esecutiva la deliberazione n. q130 dellUfficio di Presidenza del 21 dicembre 2010 di approvazione del nuovo Regolamento per laccesso ai documenti amministrativi della Camera dei Deputati.
LAllegato al presente regolamento stabilisce che:
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto laccesso. Le modalità dellaccesso sono stabilite dal presente regolamento.
2. E considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati o detenuti dallamministrazione della Camera dei Deputati, o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa di questa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, ai comitati e ai soggetti portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi.
LAllegato al presente regolamento stabilisce che:
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto laccesso. Le modalità dellaccesso sono stabilite dal presente regolamento.
2. E considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati o detenuti dallamministrazione della Camera dei Deputati, o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa di questa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, ai comitati e ai soggetti portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi.
Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritte e motivata, mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.
(LG-FF)
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