Con Sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che allatto della sottoscrizione del verbale di conciliazione deve essere rispettato liter formale previsto ai sensi dellarticolo 411 c.p.c.
In pratica, le firme del lavoratore e del sindacalista, alla sottoscrizione del verbale di accordo in sede sindacale, devono essere fatte contestualmente. Nel caso di mancata contestualità si può riconoscere la mancata garanzia alla speciale funzione di supporto che la legge riconosce al sindacato in funzione conciliativa.
(LG-FF)