Tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività

L’Agenzia delle entrate-Direzione centrale normativa,congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato la Circolare N.3/E del 14 02 2011, relativamente all’art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 – imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività. L’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata a un accordo collettivo, aziendale o territoriale.

Si legge in “Premessa” alla citata circolare che, essendo pervenute alle scriventi amministrazioni diverse richieste di chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nella applicazione – per il periodo d’imposta 2011 – dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività si legge nella Circolare che riportiamo nel link che premesso che l’agevolazione in esame è stata introdotta per il 2008 dall’articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall’articolo 5 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dall’articolo 2 commi 156 e 157 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010, quest’ultima norma prevede che per il periodo d’imposta 2010 beneficiano della tassazione agevolata i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro.

Tale importo, sulla base di una interpretazione logico-sistematica – basata sulla considerazione che il beneficio trova fondamento nei limiti reddituali, del lavoratore dell’anno precedente – deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno.

Per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53, comma 1, del d.. n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime d’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’imposto di 40.000 euro.

(LG-FF)

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