Conciliazione in sede sindacale e rispetto delle firme.

Con Sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione deve essere rispettato l’iter formale previsto ai sensi dell’articolo 411 c.p.c.

In pratica, le firme del lavoratore e del sindacalista, alla sottoscrizione del verbale di accordo in sede sindacale, devono essere fatte contestualmente. Nel caso di mancata contestualità si può riconoscere la mancata garanzia alla speciale funzione di supporto che la legge riconosce al sindacato in funzione conciliativa.

(LG-FF)

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