150° anniversario dell’Unità d’Italia: festività non retribuita. Sostituisce il 4 Novembre

Sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011 è pubblicato il Decreto-Legge 22 febbraio 2011, n. 5 relativo alle “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”. Gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali sostituiscono quelli previsti per il 4 novembre.

Sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011 è pubblicato il Decreto-Legge 22 febbraio 2011, n. 5 relativo alle “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”. Gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali sostituiscono quelli previsti per il 4 novembre.

Il decreto-legge stabilisce che:
“1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
“2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
“3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

(LG-FF)

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