Il decreto-legge stabilisce che:
1. Limitatamente allanno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dellUnità dItalia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dallattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(LG-FF)