Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011 è pubblicato il Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo alle “Linee guida per l’annualità 2011 relative al procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge 438 del 15 dicembre 1998 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 476 del 19 novembre 1987”.

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 “Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale” modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all’articolo 1:
– comma 1 e 1 lettera b) che lo Stato per “….incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati….”, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma secondo;
– comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, “promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età. Di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale”.

A tal fine con le presenti Linee guida si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda, ovvero termine, modalità di presentazione delle domande e finanziabilità delle stesse.

(LG-FF)

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