LIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), è stato istitutio con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita delloccupazione, al miglioramento delle risorse umane, allinclusione sociale e allo sviluppo locale.
LISFOL, ente nazionale di ricerca, è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome ne campo della formazione professionale.
LIstituto predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per lintero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dellUnione europea e delle esigenze di coordinamento con le attività di supporto e assistenza tecnica svolte dallIstituto.
Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore sentito il comitato di consulenza scientifica, e approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.
Gli organi dellISFOL sono:
a) il presidente
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato di consulenza scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Il compenso del presidente, nonché gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lo statuto dellISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, è abrogato a far data dalla entrata in vigore del presente statuto.
Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalità procedurale seguita per ladozione del presente statuto.
(LG-FF)