Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i giocattoli i prodotti elencati nellallegato I.
Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree di gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;ù
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
Allatto dellimmissione sul mercato dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui allarticolo 9 del presente decreto e allallegato II.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il 12 maggio 2011.
(LG-FF)