Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 109/55 del 28 aprile 2011 è pubblicato il Regolamento n. 34 della Commissione economica per lEuropa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative allomologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione deik rischi di incendio.
Il presente regolamento si applica:
Parte I: allomologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O per quanto riguarda i serbatoi per combustibili liquidi.
Parte II: su richiesta del fabbricante, allomologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N O, omologati ai sensi della parte I o IV del presente regolamento, muniti di serbatoi per combustibile liquido, riguardo alla prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto frontale e/o laterale e/o posteriore.
Parte III: allomologazione do serbatoi per combustibile liquido come entità tecniche.
Parte IV: allomologazione di veicoli riguardo allinstallazione di serbatoi omologati per combustibile liquido.
Parte I: allomologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O per quanto riguarda i serbatoi per combustibili liquidi.
Parte II: su richiesta del fabbricante, allomologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N O, omologati ai sensi della parte I o IV del presente regolamento, muniti di serbatoi per combustibile liquido, riguardo alla prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto frontale e/o laterale e/o posteriore.
Parte III: allomologazione do serbatoi per combustibile liquido come entità tecniche.
Parte IV: allomologazione di veicoli riguardo allinstallazione di serbatoi omologati per combustibile liquido.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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