Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011 è pubblicato il Decreto 25 febbraio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della salute riguardante Ulteriori modificazioni dellallegato al Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, relativamente agli aerosol.
Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva 2008/47/CE con atto amministrativo in base a quanto disposto dallarticolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dellarticolo 13 della legge n. 11 del 2005, il presente decreto interministeriale stabilisce, allarticolo 1, che:
1) Il testo dellallegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:
a) al punto 1. Definizioni, il punto 1.8. Componenti infiammabili, è sostituito dai punti di cui allallegato 1 al presente decreto;
b) al punto 2. Disposizioni generali, prima del punto 2.1.Costruzione ed accessori, è aggiunta la seguente disposizione: Fatte salve le disposizioni specifiche di cui allallegato sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilità e pressione, il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol è tenuto ad effettuare unanalisi dei rischio al fine di determinare quelli che presentano i suoi prodotti. Ove occorra, tale analisi include una valutazione dei rischi derivanti dallinalazione del prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni duso normale o ragionevolmente prevedibile, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto. Egli è tenuto pertanto a progettarlo, fabbricarlo e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere diciture specifiche relative al suo impiego, sulla base dei risultati della sua analisi.
1) Il testo dellallegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:
a) al punto 1. Definizioni, il punto 1.8. Componenti infiammabili, è sostituito dai punti di cui allallegato 1 al presente decreto;
b) al punto 2. Disposizioni generali, prima del punto 2.1.Costruzione ed accessori, è aggiunta la seguente disposizione: Fatte salve le disposizioni specifiche di cui allallegato sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilità e pressione, il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol è tenuto ad effettuare unanalisi dei rischio al fine di determinare quelli che presentano i suoi prodotti. Ove occorra, tale analisi include una valutazione dei rischi derivanti dallinalazione del prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni duso normale o ragionevolmente prevedibile, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle particelle, nonché delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto. Egli è tenuto pertanto a progettarlo, fabbricarlo e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere diciture specifiche relative al suo impiego, sulla base dei risultati della sua analisi.
(LG-FF)
Approfondimenti