Handicap grave: fruiblità permessi Legge 104/1992

Il Ministero del Lavoro con INTERPELLO N. 32/2011 inteviene sull’ipotesi in cui la commissione medica di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992 non riconosca la sussistenza della situazione di handicap grave, appare infatti possibile sostenere che l’INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita.

Il Ministero del Lavoro con INTERPELLO N. 32/2011 inteviene sull’ipotesi in cui, pur dopo i centottanta giorni previsti per la pronuncia, la commissione medica di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992 non riconosca la sussistenza della situazione di handicap grave, appare infatti possibile sostenere che l’INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita (v. INPS circ. n. 45/2011).

In altri termini, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.

(LP)

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