Il Comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recita: “Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell’elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali ‘Torino 2006’, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
(Comma così modificato, da ultimo, dall’articolo 9 bis del D.L. del 25 ottobre 2002, n. 236).
Il testo del provvedimento:
«Art. 11-bis. (Proroga in materia di impianti funiviari). 1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: proroga di due anni sono sostituite dalle seguenti: proroga di quattro anni.
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: due anni articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni Settore funiviario.
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».
(Red)