E’ pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione dell’accordo
Leggi i primi commenti sul Decreto Attrezzature dell’Ing. Alessandro Mazzeranghi (vedi link a fianco).
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73, comma 5, che prevede: “sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.“
QUALI ATTREZZATURE ?
Le attrezzature di cui si ragiona, nel definire un preciso percorso formativo che di fatto supera qualunque valutazione del datore di lavoro, sono le seguenti:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili
– Gru a torre
– Gru mobile
– Gru per autocarro
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
– Trattori agricoli o forestali
– Macchine movimento terra
– Pompe per calcestruzzo
Come si vede sono attrezzature dalluso apparentemente elementare, ma per le quali un errore di utilizzo può comportare rischi considerevoli.
E si noti che per diverse di queste attrezzature già esistevano linee guida e buone prassi che prevedevano anche una formazione specifica degli addetti (ricordiamo, a tal proposito, la vasta serie di documenti inerenti la formazione degli addetti ai carrelli elevatori).
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (punto 12).
Leggi l’intero testo al link.
(Red)