Appalti: responsabilità solidale (se Senato confermerà)

Il provvedimento – approvato dalla Camera – è in modifica al Senato (DL 5/2012).
Quando sia chiamato in causa con l’appaltatore per il pagamento di debiti relativi alla manodopera (paghe, contributi e tfr), il committente potrà chiedere la preventiva escussione del patrimonio del coobbligato (appaltatore); in tal caso, l’azione esecutiva nei suoi confronti potrà avvenire solamente nell’ipotesi di infruttuosa escussione.

Un ordine di priorità per la responsabilità solidale negli appalti: prima l’appaltatore e solo dopo di lui il committente.

Il provvedimento – approvato dalla Camera – è in modifica al Senato (DL 5/2012).

Infatti, quando sia chiamato in causa con l’appaltatore per il pagamento di debiti relativi alla manodopera (paghe, contributi e tfr), il committente potrà chiedere la preventiva escussione del patrimonio del coobbligato (appaltatore); in tal caso, l’azione esecutiva nei suoi confronti potrà avvenire solamente nell’ipotesi di infruttuosa escussione.

Il provvedimento, in vigore dal 10 febbraio, ha innovato la disciplina sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore chiarendo espressamente (ossia normativamente) il suo campo di applicazione.

In particolare, ha precisato che, oltre che ai contributi previdenziali, la responsabilità solidale deve intendersi estesa ai premi assicurativi (Inail) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

(Red)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo