Decreto 14 marzo 2012: Tariffe VVF per la formazione antincendio

La G.U. n. 76 del 30-3-2012 pubblica il Decreto 14 marzo 2012: Tariffe per l’attivita’ di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all’art. 18, comma I lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

La G.U. n. 76 del 30-3-2012 pubblica il Decreto 14 marzo 2012: “Tariffe per l’attivita’ di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all’art. 18, comma I lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
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Il MINISTRO dell’INTERNO di concerto con il MINISTRO dell’ECONOMIA e delle FINANZE

Decreta:
Art. 1

1. Le tariffe previste per l’attivita’ di formazione svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all’art. 18, comma I lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, sono riportate nell’allegato al presente decreto.

2. Le domande per ottenere le prestazioni di cui al comma 1 dovranno essere corredate dalle ricevute di versamento presso le locali sezioni di tesoreria dello Stato.

3. I versamenti sono effettuati su conto corrente postale intestato alle sezioni di tesoreria provinciale con causale «Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all’art. 18, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008».
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati al Capo XIV – capitolo 2439, art. 9, di entrata del bilancio dello Stato.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre 1996 e i relativi decreti di aggiornamento 21 dicembre 2001 e 11 dicembre 2006.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Red)

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