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Il MINISTRO dell’INTERNO di concerto con il MINISTRO dell’ECONOMIA e delle FINANZE
Decreta:
Art. 1
1. Le tariffe previste per l’attivita’ di formazione svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all’art. 18, comma I lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, sono riportate nell’allegato al presente decreto.
2. Le domande per ottenere le prestazioni di cui al comma 1 dovranno essere corredate dalle ricevute di versamento presso le locali sezioni di tesoreria dello Stato.
3. I versamenti sono effettuati su conto corrente postale intestato alle sezioni di tesoreria provinciale con causale «Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all’art. 18, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008».
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati al Capo XIV – capitolo 2439, art. 9, di entrata del bilancio dello Stato.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre 1996 e i relativi decreti di aggiornamento 21 dicembre 2001 e 11 dicembre 2006.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Red)