GUUE: Rischi Incidenti Rilevanti, pubblicata Direttiva 2012/18/UE

La GUUE 197 del 24 luglio 2012 pubblica la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (detta “Seveso-3 o Seveso-ter), sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE

La GUUE 197 del 24 luglio 2012 pubblica la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (detta “Seveso-3 o Seveso-ter), sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

La Direttiva entra in vigore entro 20 giorni dalla pubblicazione: 13 agosto 2012.

I provvedimenti saranno obbligatori in ogni Stato membro entro il 1 giugno 2015.

Articolo 1 – Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l’Unione.

Articoli 2 – 27: omissis

Articolo 28 – Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1 o giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Articolo 31 – Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1 o giugno 2015.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 30 della presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi applicano tali misure a decorrere dal 15 febbraio 2014.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32 – Abrogazione

1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1 o giugno 2015.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 33 – Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 34 – Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fonte: Eur-Lex

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