GUUE: RAEE, pubblicata Direttiva 2012/19/UE

La Guue L 197 del 24 luglio 2012, pubblica la Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La Guue L 197 del 24 luglio 2012, pubblica la Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La Direttiva 2012/19/UE entrerà in vigore il 13 agosto 2012.
Vuole contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

Dal 15 febbraio 2014 è abrogata la direttiva 2002/96/CE.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014.

Articolo 1 – Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:

a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I. L’allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I;

b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell’allegato III. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato III (ambito di applicazione aperto).

2. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche ( 3 ), e di quella specifica dell’Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.

3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;

b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

c) lampade a incandescenza.

Vai all’intera Direttiva 2012/19/UE RAEE (vedi link).

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo