Legge 189/2012: riordino e livelli tutela salute

La G.U. n. 263 del 10-11-2012 – Suppl. Ordinario n.201 pubblica il testo coordinato del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189

La G.U. n. 263 del 10-11-2012 – Suppl. Ordinario n. 201 – pubblica il testo coordinato del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.

Reca: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute».

Art. 1

Riordino dell’assistenza territoriale e mobilita’ del personale delle
aziende sanitarie

1. Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacita’ di presa in carico dei cittadini, secondo modalita’ operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali,
denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita’ assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici,delle altre professionalita’ convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delleprofessionalita’ ostetrica, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.

In particolare, le regioni disciplinano le unita’ complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonche’ nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture
ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche’ la partecipazione attiva
all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.

Consulta il testo completo della legge di riordino e livelli tutela salute, al link

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