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Omissione delle cautele necessarie a contenere la diffusione nell’ambiente esterno delle polveri di amianto: morte dei dipendenti e di un terzo residente vicino all’azienda
Omisis
— a precise considerazioni elaborate in sede scientifica in materia di riduzione dei tempi di latenza della malattia per le patologie già insorte, ovvero di accelerazione dei tempi di insorgenza per le patologie successivamente insorte, che si basa la giurisprudenza di questa Corte che, in diverse occasioni, ha ritenuto di confermare le decisioni dei giudici di merito che hanno legittimamente causalmente attribuito, sulla scorta dei dati scientifici emersi in dibattimento, la responsabilità degli eventi dannosi legati all’inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull’epoca di maturazione della patologia, alla condotta omissiva dei responsabili della gestione aziendale, pur se per un periodo soltanto dell’esposizione.
Deve, dunque, riconoscersi che è proprio in adesione alle puntuali valutazioni scientifiche articolate nel corso degli esami dibattimentali che la corte territoriale ha sostenuto che la condotta dell’imputato – che ben poco aveva fatto rispetto alla portata del problema ed ai gravi rischi che incombevano sui lavoratori, a lungo lasciati esposti alle polveri di amianto, anche dopo la diagnosi della malattia (il livello di negligenza manifestato in proposito dall’azienda è facilmente desumibile dalla lettura della sentenza di primo grado) – ha avuto una precisa efficacia causale rispetto agli eventi oggetto d’esame, avendo provocato l’insorgenza della malattia o il suo aggravarsi, con un’accelerazione dei tempi di latenza della patologia.
Nè vale richiamare, come fa il ricorrente, opposte tesi provenienti da altri esperti, secondo cui la neoplasia non rappresenta un’evoluzione dell’asbestosi ma sarebbe una patologia autonoma ed indipendente, rispetto a questa, postasi quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare gli eventi dannosi. I giudici del merito, invero, non hanno omesso di segnalare detta tesi, qualificata come minoritaria, nè hanno omesso di considerare le argomentazioni che l’hanno accompagnata, ed hanno legittimamente e motivatamente ritenuto di aderire alla tesi, ritenuta maggioritaria, sulla base della quale è stata ribadita la responsabilità dell’imputato.
Peraltro, occorre rilevare che il tema della correlazione tra l’asbestosi ed il mesotelioma è privo di concreto rilievo, ove si consideri che, in ogni caso, l’asbestosi è certamente da attribuirsi all’esposizione all’amianto, altre cause non essendo state riconosciute.
omisis
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili …
omisis.