Cassazione penale: responsabilita’ datore lavoro e Direttore lavori per crollo solaio

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, n. 46446 – Crollo di un solaio e presunta delega di funzioni

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, n. 46446

Cassazione penale: responsabilita’ datore lavoro e Direttore lavori per:
– crollo solaio
– presunta delega di funzioni

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FattoDiritto

Il Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dell’operaio (Omissis).
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello.

Secondo quanto ritenuto dai giudici nel corso dell’esecuzione di lavori edili (Omissis), la vittima era intenta alla rimozione dei ponteggi di sostegno di una gettata di cemento armato quando veniva travolta ed uccisa dal crollo del solaio.
Diverse irregolarità caratterizzavano l’esecuzione dell’opera
: l’erronea apposizione dei ferri, l’esecuzione della gettata in presenza di pioggia, la precoce rimozione delle strutture di sostegno senza verificare la tenuta del calcestruzzo che presentava anche visivamente pessima qualità, la mancanza di controllo sulla qualità del conglomerato al momento della gettata.

Di qui l’addebito colposo nei confronti di:
– datore di lavoro e del (Omissis)
– direttore di cantiere.

Ricorrono per cassazione gli imputati.

Si argomenta altresì che la Corte d’appello ha errato nell’individuazione del nesso causale. Si è trascurato di considerare un dato decisivo: la scarsità di cemento della gettata del solaio, di certo non attribuibile al ricorrente.
(Omissis)

I ricorsi sono infondati.

Quanto a (Omissis), la sentenza impugnata considera che l’organizzazione del cantiere era fortemente carente sotto il profilo della sicurezza, tanto che ne fu disposto il sequestro preventivo.

In conseguenza, l’addebito colposo va mosso in primo luogo all’imputato nella sua veste di datore di lavoro.
La Corte di merito reputa che difetti la prova di una piena delega, non solo e non tanto per la mancanza di un formale atto scritto quanto, soprattutto, per l’assenza di indicazioni concludenti in tal senso. La veste di delegato non può essere desunta dalla sola circostanza che il coimputato desse istruzioni agli operai, nè dalle altruistiche dichiarazioni dello stesso coimputato.
In ogni caso, il delegante non può disinteressarsi della valutazione del rischio e dell’organizzazione del cantiere, in funzione della prevenzione; e deve predisporre le opportune verifiche sull’operato del delegato.

D’altra parte, si era in presenza di azienda di piccole dimensioni che non giustificava obiettivamente il conferimento di delega.

Inoltre, la presenza dell’imputato in cantiere gli consentiva di rendersi conto delle carenze e di svolgere la necessaria attività di vigilanza.

Tale valutazione, nel suo nucleo, si sottrae alle indicate censure.

Correttamente la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di una valida delega, a prescindere dalla mancanza di un documento scritto che il testo unico sulla sicurezza del lavoro ha successivamente ai fatti in esame introdotto quale requisito essenziale, è di decisivo rilievo che in ogni caso il trasferimento del ruolo di garante deve essere accompagnato dal contestuale trasferimento di pieni poteri di governo, gestione, amministrazione, disposizione, nonchè delle risorse economiche occorrenti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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