Il decreto sviluppo-bis, dl 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012 ha modificato l’articolo 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici, prevedendo che Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con deve avvenire con modalità elettroniche o, in via residuale, cartacee.
Tra le novità in tema di informatizzazione degli atti e dei documenti contenute nella legge 221/2012 (di conversione del Dl 179/2012) assume notevole rilevanza per le stazioni appaltanti quanto previsto dall’articolo 6, comma 3.
La disposizione riformula infatti l’ultimo comma (il 13) del l’articolo 11 del Dlgs 163/2006, il quale, sin dalla versione originaria del Codice appalti, disciplina le modalità di stipulazione dei contratti.
La vecchia norma stabiliva che il contratto poteva essere stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del l’amministrazione aggiudicatrice, oppure mediante scrittura privata,
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