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Articolo 2
1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1 o dicembre 2014 e prima del 1 o giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 o dicembre 2016.
3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le miscele classificate,
etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate
in conformità del presente regolamento fino al 1 o giugno 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica:
– alle sostanze a decorrere dal 1 o dicembre 2014 e
– alle miscele a decorrere dal 1 o giugno 2015.