Infatti “il compito del direttore dello stabilimento, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti messi a disposizione.”
Inoltre “nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabiliotà per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare non solo l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore ma anche, come nel caso in esame, se il direttore generale con delega in materia antinfortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell’azienda pericolosa per la salute dei lavoratori.”