La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini sotto indicati:
Art. 1
In attuazione dell’art, 6, comma 2 dell’Accordo 78/CSR/2010, sono disciplinate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità di programmazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale nei confronti dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.
Art. 2
I laboratori accreditati che eseguono analisi nell’ambito delle procedure delle autocontrollo delle imprese alimentari di cui alla L. 88/2009 ed all’Accordo 78/CSR/2010, sono tenuti ad apporre il marchio dell’Ente unico nazionale di accreditamento, sui rapporti di prova riguardanti le prove analitiche eseguite nell’ambito delle medesime procedure.
Art. 3
I laboratori iscritti negli elenchi regionali di cui alla L. 88/2009 ed all’Accordo 78/CSR/2010 sono tenuti a riportare sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell’autocontrollo delle imprese alimentari, il numero di iscrizione nell’elenco regionale.
Art. 4
1. In attuazione del comma 2, dell’art. 2 dell’Accordo 78/CSR/2010, i laboratori iscritti nell’elenco che affidano l’esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo comunicano all’operatore del settore alimentare gli esiti delle prove affidate al laboratorio terzo utilizzando una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell’elenco regionale di riferimento;
b) indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell’elenco regionale di riferimento.
Art. 5
In attuazione del comma 3, dell’art. 3 dell’Accordo 78/CSR/2010, le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubblicazione degli elenchi di cui alla L. 88/2009 ed all’Accordo 78/CSR/2010, anche per via telematica, provvedendo al loro periodico aggiornamento.
Gli elenchi regionali dei laboratori contengono almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione e forma giuridica del laboratorio;
b) indirizzo della sede operativa del laboratorio;
c) denominazione organismo di accreditamento;
d) numero di iscrizione.