Dall’esame delle specifiche prescrizioni – in concreto disattese – del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dallo stesso imputato era emersa la dimostrazione della sua responsabilità – alla luce della posizione di garanzia assunta in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la progettazione e la realizzazione dell’opera – per la violazione delle specifiche prescrizioni cautelari menzionate nel capo di imputazione, conseguenti all’omessa vigilanza nell’esecuzione dei lavori ed all’omessa sorveglianza nel corso della realizzazione dell’opera provvisionale preordinata a consentire lo scarico delle carriole colme di malta cementizia, sollevate dalla gru ai piani superiori del fabbricato in corso di ristrutturazione. Tra i rischi previsti dal piano era espressamente contemplato quello di caduta dall’alto ” da scongiurare, per ogni tipo di mansione prevista (carpentiere, muratore,ferraiolo,ecc.) esclusivamente con imbracatura anticaduta ” invero non adottata nel caso di specie. Nella costruzione dei ponteggi era altresì vietato dal piano di sicurezza l’impiego di ” pannelli per casseformi “, in legno, in realtà risultati utilizzati nel cantiere in luogo delle travi di maggior spessore come tali proporzionate a sostenere pesi di maggiore entità. Ancora detto piano imponeva l’obbligo di sorveglianza dei preposti durante le operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio, da eseguirsi da personale informato dei rischi specifici e dotato di “adeguati dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2015, n. 18040 – Caduta letale a seguito della rottura di una trave inidonea a sostenere il peso di una persona e del materiale. Responsabilità di un coordinatore per la sicurezza
Infortunio mortale di un lavoratore precipitato al suolo da un’altezza di circa sei metri a causa del crollo di un piano di lavoro aggiuntivo dell’opera provvisionale in impalcato prospiciente l’immobile su cui lo stesso stazionava, a cagione della rottura di una delle due travi con cui era stata costruita la piattaforma stessa, in quanto non idonea a reggere il peso di una persona e del materiale.
Fonte: Olympus.uniurb
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