Albo Gestori Ambientali: Delibera riguardante i criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8

La Delibera n. 2 del 20 aprile 2016 del Comitato Nazionale apporta modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l’articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo;
Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti la nuova disciplina relativa ai requisiti del responsabile tecnico;
Visto, altresì, l’articolo 26, comma 4, dello stesso decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che, fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato
nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo;
Vista la propria deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti;
Considerato che da parte delle associazioni degli operatori economici è stata
rappresentata l’esigenza di razionalizzare, nell’attesa dell’emanazione delle deliberazioni
previste dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il requisito del responsabile
tecnico relativo ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore di cui
all’allegato “D” alla citata deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010;
Tenuto conto che le suddette richieste appaiono giustificate dall’esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative quali risultano dall’esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell’ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci;
Ritenuto, pertanto, di modificare, nell’attesa dell’emanazione delle delibere previste dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l’allegato “D” alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 nella parte relativa ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore;

DELIBERA

All’allegato “D” della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, le parole: “D = Geometra
o Perito industriale o Perito chimico” sono sostituite con le seguenti: “D = Diploma di
scuola secondaria di secondo grado”.

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