INAIL: Circolare relativa al fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto

La circolare Inail n. 7 del 9 febbraio 2017 chiarisce le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti dove hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992.

La circolare Inail n. 7 del 9 febbraio 2017 chiarisce le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti dove hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, con cui l’Italia ha vietato l’estrazione, la lavorazione, l’utilizzo, l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di questo materiale gravemente nocivo per la salute.

Il nuovo Fondo, istituito dalla legge di stabilità 2016 (208/2015), concorre al pagamento di quanto dovuto dai soggetti tenuti al risarcimento in favore dei superstiti delle vittime dell’amianto addetti alle operazioni portuali, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. La dotazione prevista a questo scopo è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Nel rispetto di questo limite di spesa, l’importo della prestazione, attribuito a ciascuno degli eredi aventi diritto, sarà stabilito ogni anno dall’Inail in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, sulla base delle domande pervenute e dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza. L’ammontare della quota percentuale per determinare la prestazione sarà fissato con determinazione del presidente dell’Istituto entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascun anno. La prestazione è cumulabile con altri benefici previsti dall’ordinamento.

Per l’accesso alle prestazioni del 2016, con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, la domanda deve essere presentata da ciascuno dei soggetti beneficiari, utilizzando la modulistica disponibile sul sito Inail, entro e non oltre 60 giorni successivi a quello dell’entrata in vigore del decreto interministeriale dello scorso 27 ottobre – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2017 – ossia entro il prossimo 18 marzo, dandone contestuale comunicazione ai soggetti debitori individuati nella sentenza esecutiva.

Per l’accesso alle prestazioni del 2017, devono essere prese in considerazione le domande concernenti le sentenze depositate nel corso dell’anno 2016. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2017.

Per l’anno 2018, devono essere prese in considerazione le domande concernenti le sentenze depositate nel corso dell’anno 2017. Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

La Circolare precisa che le prestazioni del Fondo devono essere erogate anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese – ovvero il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale – anche ai servizi portuali complementari e accessori a quelle operazioni. Il diritto alla prestazione, inoltre, può essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail, come ad esempio i lavoratori autonomi.

Fonte: INAIL

Approfondimenti

Precedente

Prossimo