L’impiego delle reti di sicurezza non è espressamente previsto all’interno del DLgs 81/08. Tuttavia per esse si può fare riferimento all’art.122 (Ponteggi ed opere provvisionali) che prevede “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose…”. La rete di sicurezza è certamente una “precauzioni atte ad eliminare
i pericoli di caduta di persone e di cose”.
Le reti di sicurezza sono dispostivi di protezione collettiva per i quali è applicabile l’art. 111 comma 5 “Il datore di lavoro… individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione
di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori…” e comma 6 “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.
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