Cassazione Penale: Trattamento disumano dei lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 marzo 2018, n. 12643 – Incendio e morte di sette operai all’interno dell’impresa tessile. Trattamento disumano dei lavoratori

In questa sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che “é censurabile in sede penale la condotta del datore di lavoro che, avendo ricevuto in locazione i locali in cui si svolge la prestazione lavorativa, ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi, a meno che non dimostri che l’esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore”.

Inoltre nella fattispecie “l’approfittamento della condizione di clandestinità di almeno una parte dei dipendenti della ditta, in base al quale venivano imposte condizioni di lavoro ed economiche comunque ben al disotto del normale sinallagma, integra in effetti il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, situazione questa che si realizza quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose; e non é escluso dal fatto che analoghe condizioni sarebbero state praticate anche nei confronti di dipendenti in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto asserito nel ricorso”.
Il fatto che “venissero oggettivamente sfruttati anche gli operai regolari sul territorio (per ragioni che possono essere le più varie, e che in questa sede non rilevano) significa unicamente che vi era un identico, disumano trattamento tra tutti i lavoratori operanti nel capannone e che, tra le ragioni che concorrevano a consentire alle imputate di praticare condizioni retributive e contrattuali estremamente onerose, e che inducevano i lavoratori ad accettare tali condizioni, vi era certamente anche la situazione di clandestinità di molti tra gli operai assunti”.

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