Una problematica ricorrente riguardante le scale fisse a gradini utilizzate “come servizio” a strutture, apparecchiature o macchinari riguarda la necessaità se sul tronco di salita debbano o meno essere presenti le tavole fermapiede.
L’articolo 113 del d.lgs 81/08 al comma 1 stabilisce che “Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”.
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