Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2019, n. 123 – Responsabilità del titolare di un’azienda agricola per la caduta di un cancello privo dei requisiti di sicurezza. Nessuna condotta abnorme della vittima
La Corte di Appello di Messina ha chiarito che la condotta posta in essere dalla vittima – e dal coniuge – consistita nella sollevazione manuale del cancello che era fuoriuscito dal binario, pur in assenza di un fermo e in condizioni meteorologiche avverse, era da qualificarsi come alquanto rischiosa. Non di meno, il Collegio ha sottolineato che tale azione non integrava un fatto atipico, così da essere qualificato come abnorme. Il cancello già in precedenza era fuoriuscito dal binario, di talché il tentativo di ripristino da parte della vittima non appariva come insensato.
La Corte distrettuale ha in particolare chiarito che il maldestro tentativo dei coniugi di riposizione il cancello nella sede non si era tradotto in uso del manufatto radicalmente difforme dalle ipotizzabili scelte dell’agente, atteso che il cancello già in altre numerose occasioni era uscito dal binario.
La valutazione espressa dalla Corte di Appello, che ha escluso che l’azione della vittima possa qualificarsi come fattore causale autonomo, si colloca nell’alveo dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata: il Collegio, infatti, ha chiarito che la manovra della persona offesa non ha introdotto un rischio nuovo o esorbitante rispetto a quelli che il garante era chiamato a governare e che mal aveva governato. Nella sentenza impugnata, al riguardo, si evidenzia: che l’imputato aveva installato un cancello non corrispondente alle specifiche di sicurezza; e che lo aveva mantenuto in condizioni precarie, in quanto privo di fermo in alto e con «ammaccature sul binario a terra in almeno due punti».
La Corte distrettuale ha in particolare chiarito che il maldestro tentativo dei coniugi di riposizione il cancello nella sede non si era tradotto in uso del manufatto radicalmente difforme dalle ipotizzabili scelte dell’agente, atteso che il cancello già in altre numerose occasioni era uscito dal binario.
La valutazione espressa dalla Corte di Appello, che ha escluso che l’azione della vittima possa qualificarsi come fattore causale autonomo, si colloca nell’alveo dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata: il Collegio, infatti, ha chiarito che la manovra della persona offesa non ha introdotto un rischio nuovo o esorbitante rispetto a quelli che il garante era chiamato a governare e che mal aveva governato. Nella sentenza impugnata, al riguardo, si evidenzia: che l’imputato aveva installato un cancello non corrispondente alle specifiche di sicurezza; e che lo aveva mantenuto in condizioni precarie, in quanto privo di fermo in alto e con «ammaccature sul binario a terra in almeno due punti».
Fonte: Olympus.uniurb
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