Va peraltro ricordato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio e secondo cui le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l’evento.
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2019, n. 1465 – Morte per insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo durante l’attività di trasporto di materiale. Necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute dei lavoratori.
La sentenza impugnata – conformemente a quella di primo grado – ha evidenziato come non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell’operaio sia in relazione a patologie derivanti dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione, essendo specificamente richiamato nell’art. 168 del decreto legislativo n. 81 del 2008 la previsione dell’art. 41 del medesimo decreto in merito alla necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute anche in caso di mutamento di mansioni, circostanza che appare da sola sufficiente a porre in relazione l’attività lavorativa affidata, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il decesso dell’operaio univocamente da riconnettersi allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto.
Fonte: Olympus.uniurb
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