Cassazione Penale, Sez. Fer., 11 novembre 2019, n. 45719 – Rischio da schiacciamento per oscillazione. Sebbene non vi sia un divieto di intervenire manualmente sui carichi, è necessario garantire il pieno governo del carico da parte del lavoratore.
Va chiarito che quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs. 359/1999, con cui si modificava l’art. 35 del d.lgs. 626/1994, è stato trasfuso, a seguito dell’abrogazione di siffatto ultimo provvedimento legislativo ai sensi dell’art. 304, comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008, nelle disposizioni contenute nel punto 3 e sue articolazioni dell’Allegato VI, del T. U. sulla sicurezza sul lavoro.
Ivi, fra le ‘disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi’ si prevede al punto 3.2.4. che “I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto”.
Dunque, sebbene non vi sia un divieto di intervenire manualmente sui carichi, è comunque previsto che le manovre, debbano garantire la salvaguardia del lavoratore, in modo tale da non consentire la perdita – da parte di chi opera – del pieno governo del carico.
Ivi, fra le ‘disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi’ si prevede al punto 3.2.4. che “I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto”.
Dunque, sebbene non vi sia un divieto di intervenire manualmente sui carichi, è comunque previsto che le manovre, debbano garantire la salvaguardia del lavoratore, in modo tale da non consentire la perdita – da parte di chi opera – del pieno governo del carico.
Fonte: Olympus.uniurb
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