Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Nota n.1994 del 9/11/2020
Oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.
Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020. Il predetto articolo dispone che: “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’ approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020”.
A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.
Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.
Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.
Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente.
Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.