Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5794 – Decesso dell’operaio tessitore incastrato tra la bobina e il tessuto in fase di avvolgimento e responsabilità del datore di lavoro. Lavoro notturno.
La Corte di Cassazione in questa sentenza ha ribadito che «la eventuale responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro che il macchinario impieghi, gravando su quest’ultimo l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza».
Inoltre «l’art. 71 D.Lgs. 81/2008, fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto».
Anche «l’assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre vent’anni non esime da responsabilità la ricorrente, atteso che l’utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni, non esime da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto cui è demandata nell’ambito dell’impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro».
La Suprema Corte ha poi ricordato le disposizioni «di cui all’allegato V D.Lgs. 81/08, ai cui punti 6 e 11 si stabilisce, tra l’altro, che “Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.”».
Proprio per evitare questo tipo di incidente «erano previsti dalla direttiva UNI EN ISO 00000-1 specifici dispositivi, che però su tale macchina non erano montati, o erano montati in modo assolutamente errato» e «guardando il macchinario, chiunque lo vedeva con tutta evidenza», quindi nulla di occulto «né alcunché che potesse trarre in errore una dirigenza attenta alle proprie responsabilità e, soprattutto, alla salute e alla vita dei propri lavoratori».
Fonte: Olympus.uniurb