Cassazione Penale: responsabilità del preposto per macchina utilizzata con protezione disabilitata

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5796 – Macchina segaossi utilizzata con la protezione disabilitata. Responsabilità del preposto.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che «rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante è il soggetto che gestisce il rischio” e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria.»
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro «il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale».
Nel caso di specie il preposto, quale onerato della “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale «era il gestore del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della sua sfera gestoria».

La Suprema Corte ha poi precisato che «in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, e ciò -nella specie- non è».

Fonte: Olympus.uniurb

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