Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2021, n. 4070 – Mancanza di parapetto regolamentare della scala in muratura e rovinosa caduta del lavoratore. Omessa adozione di una completa e corretta valutazione dei rischi.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che «nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale».
Nel caso di specie «le argomentazioni in ordine alla mancata adozione di una completa e corretta valutazione dei rischi, quale imposta dall’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008, sono assolutamente congrue, logiche e prive di errori in diritto, potendosi certamente affermare che la genericità del Piano operativo di sicurezza abbia contributo, quale concausa, alla produzione dell’evento, posto che una corretta e completa valutazione dei rischi avrebbe consentito l’adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori».
Fonte: Olympus.uniurb