Cassazione Penale: i doveri per la sicurezza del datore di lavoro non vengono meno anche se si espone al rischio in prima persona

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2021, n. 4075 – Caduta dell’ascensore e infortunio dell’apprendista. Il fatto che il datore di lavoro operi anche in prima persona non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei suoi lavoratori.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che “la circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti”.

La Suprema Corte ha inoltre rilevato che “fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art. 28 D.Lgs 81/2008”.
Infatti “nei casi in cui, come nella specie, tale documento non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.

Fonte: Olympus.uniurb

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