Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2021, n. 23138 – Taglio boschivo e crollo del tronco di un albero sul lavoratore inesperto, non formato e con difficoltà di lingua.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che la condotta colposa del lavoratore infortunato non può «assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute». A ciò deve aggiungersi che «la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore del soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza».
Nel caso di specie «il datore di lavoro aveva incaricato della rischiosa operazione di disboscamento un lavoratore inesperto e assolutamente non formato. L’operazione, peraltro, doveva svolgersi con una motosega in luogo isolato, lontano dagli altri dipendenti che avrebbero potuto supportare la vittima nel compimento dell’attività». Inoltre «le scarne informazioni ricevute dal lavoratore circa le modalità operative del taglio degli alberi erano state del tutto inadeguate: i momenti formativi erano consistiti nella lettura di alcuni documenti in materia di sicurezza. Non si era tenuto conto della difficoltà di comprensione della lingua italiana del dipendente» e «delle sue particolari condizioni fisiche, essendo egli privo di alcune falangi ad una mano in conseguenza di un precedente infortunio».
Fonte: Olympus.uniurb