Cassazione Penale: utilizzo di un presidio inadatto al lavoro in quota e obblighi del responsabile del reparto

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2021, n. 22271 – Caduta dalla struttura metallica (rack) durante l’allestimento del negozio. Utilizzo di un presidio inadatto al lavoro in quota e obblighi del responsabile del reparto.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi».

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che «ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo» .

Quanto al comportamento del lavoratore «più volte, in materia di prevenzione antinfortunistica, si è precisato che esso può ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta contestata al garante e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia» oppure «ove sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte dell’agente, oppure vi rientri, ma si sia tradotto in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro».

Fonte: Olympus.uniurb

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