Il Senato ha approvato in via definitiva, l’11 maggio 2022, la cosiddetta legge SalvaMare, presentata in parlamento nel 2018 dall’allora Ministro dell’ambiente Sergio Costa. La legge permetterà ai pescatori che recuperano accidentalmente rifiuti di plastica in mare di portarli sulla terraferma, dove le autorità portuali dovranno occuparsi di avviarli al riciclo in apposite isole ecologiche.
L’approvazione definitiva in Senato della legge SalvaMare, presentata nel 2018 dall’allora Ministro dell’ambiente Sergio Costa, consentirà ai pescatori che attraverso le loro reti recuperano accidentalmente la plastica in mare di condurla sulla terraferma, dove le autorità portuali dovranno riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino a oggi, gli stessi si vedevano costretti a ributtare in acqua il materiale plastico pescato, per non incorrere in denunce penali per trasporto illegale di rifiuti. La legge si applicherà anche a laghi e fiumi, semplificherà le procedure per il corretto riuso e smaltimento dei rifiuti e disciplinerà anche l’attivazione di ulteriori campagne di sensibilizzazione e di attività di educazione ambientale nelle scuole e tra i cittadini.
Il Senato della Repubblica, l’11 maggio 2022, ha approvato il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati:
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge SalvaMare)
Art. 1 – Finalità e definizioni
Art. 2 – Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
Art. 3 – Campagne di pulizia
Art. 4 – Promozione dell’economia circolare
Art. 5 – Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate
Art. 6 – Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi
Art. 7 – Attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino
Art. 8 – Campagne di sensibilizzazione
Art. 9 – Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell’ambiente
Art. 10 – Modifica all’articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Art. 11 – Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale
Art. 12 – Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione
Art. 13 – Termine per l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 14 – Tavolo interministeriale di consultazione permanente
Art. 15 – Relazione alle Camere
Art. 16 – Clausola di invarianza finanziaria
Fonte: Senato
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