Pubblichiamo la nota giuridica “Preposto nominato, preposto di fatto: obbligo di formazione per entrambi” dell’Avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano.
Preposto nominato, preposto di fatto: obbligo di formazione per entrambi
Una splendida sentenza della Suprema Corte conferma l’obbligo di legge di individuare, con nomina o altro atto equivalente, il preposto, come definito dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008: in caso di omessa nomina potrà essere contestata la mancata nomina di cui all’articolo 19 comma 1 lett. b bis del D.Lgs. n. 81/2008 e per l’effetto, laddove presente, la mancata formazione obbligatoria di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 del preposto di fatto eventualmente individuato dall’autorità competente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008.
Corte di Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 18839 del 12 maggio 2022 (u. p. 11 gennaio 2022) – Pres. Petruzzellis – Est. Socci – P.M. Angelillis – Ric. M.B. – L’omessa nomina formale dei dirigenti e dei preposti non fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro di formare in materia di sicurezza sul lavoro preposti e dirigente, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che richiede che sia comunque formato chi esercita anche di fatto tali funzioni.